Cosa cambia con l’introduzione della fatturazione elettronica

Cosa cambia con l’introduzione della fatturazione elettronica

Innanzitutto partiamo dal cercare di capire cos’è una fattura elettronica.

La definizione di cosa sia una fattura elettronica è contenuta all’interno del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 30 aprile 2018, e spiega che la fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso in modalità telematica al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate e recapitato tramite lo stesso mezzo al soggetto ricevente.

All’interno di questo stesso provvedimento sono anche spiegate tutte le regole ed istruzioni su come funziona la nuova modalità di fatturazione obbligatoria per le partite IVA a partire da gennaio 2019.

A questo bisogna aggiungere che l’obbligo di fattura elettronica è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 al fine di contrastare l’evasione e le frodi in materia di IVA. Infatti, con l’invio digitale al Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate ha a disposizione in tempo reale tutti i dati relativi alle operazioni di acquisto e cessione effettuate da ciascun soggetto IVA.

Chi è esonerato dalla fattura elettronica

La fatturazione elettronica è diventata obbligatoria dal gennaio 2019, dicevamo. Ma vi sono alcuni soggetti che ne sono esonerati.

Gli unici salvi dall’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica saranno i titolari di partita IVA in regime dei minimi e in regime forfettario. A questi si aggiungono anche i piccoli produttori agricoli, già prima esonerati per legge dall’emissione delle fatture.

Bisogna, però, fare una piccola annotazione al riguardo: questi soggetti saranno esonerati soltanto dal ciclo attivo di fatturazione elettronica, ovvero dall’emissione, ma saranno in ogni caso interessati dalla ricezione delle e-fatture sugli acquisti. Inoltre, il fatto che non siano obbligati ad emettere delle fatture elettroniche non significa che non possano farlo.

Cosa cambia dalla fattura elettronica a quella cartacea

L’addio alla carta porterà a molte differenze rispetto alle attuali modalità di fatturazione.

A non cambiare sono i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica.

Insieme a questi, però, diventa obbligatoria l’indicazione dell’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

Rispetto alla fattura cartacea, la fattura elettronica è di fatto l’unico documento valido ai fini fiscali dal 2019 e dovrà essere redatta usando esclusivamente un PC, un tablet o uno smartphone e dovrà essere trasmessa in modalità elettronica tramite il SdI dell’Agenzia delle Entrate anche attraverso l’utilizzo di appositi programmi per la compilazione delle fatture elettroniche come, ad esempio, Legalinvoice PRO il prodotto di InfoCert per imprese e Partite IVA.

Cos’è il Sistema di Intescambio?

Semplificando, si tratta di una sorta di “postino” il quale, oltre a consegnare la fattura al destinatario, sottoporrà a preventiva verifica i dati indicati nella fattura, l’indirizzo telematico del destinatario (codice univoco o indirizzo PEC).

Di fatto, lo SdI sarà il primo controllore delle fatture elettroniche: controllerà in via preliminare che il file trasmesso dal titolare di partita IVA contenga i dati minimi necessari e che la partita IVA delle controparte o il codice fiscale del cliente siano esistenti. Solo dopo aver superato questo primo controllo la fattura verrà recapitata al destinatario e quindi potrà essere considerata effettivamente emessa.

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