AFFIDO FAMILIARE DI MINORI: COS’È E COME FUNZIONA

di Claudia Boddi

Tra i temi che scaldano maggiormente l’opinione pubblica, che al cospetto dell’argomento si divide repentinamente tra favorevoli e contrari, l’affido familiare di minori attiva le coscienze soprattutto perché riguarda i più piccoli e richiama uno dei doveri più alti riconosciuti all’essere umano: la genitorialità. Talvolta capita di dimenticare che, seppur con qualche falla, è regolamentato dal nostro ordinamento da una prassi specifica: la disciplina più attuale, infatti, è quella riferita alla legge n.149 del 2001. E se spesso ci troviamo a non essere d’accordo nella sua applicazione da parte dei giudici, nei casi di cui veniamo a conoscenza, ciò non toglie che per giungere alla sentenza sia stato percorso un binario tracciato a livello legislativo.

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“Un ambiente familiare idoneo”, quello a cui tende la norma, attraverso lo strumento dell’affido, che ha carattere temporaneo e prevede il mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine nella quale, appena le condizioni lo consentano, è previsto il rientro del bambino.

Nonostante si occupino entrambi di minori e famiglie, l’affido familiare e l’adozione rappresentano due soluzioni completamente diverse, per le caratteristiche a loro connaturate e per gli obiettivi che si propongono di raggiungere.

Le adozioni, infatti, equiparando lo status giuridico del minore adottato a quello di figlio naturale, hanno la prerogativa di recidere ogni legame con la famiglia biologica del piccolo e di essere definitive. Inoltre, i nuclei adottanti devono essere in possesso di requisiti imprescindibili relativi all’età, allo stato socio-economico, al matrimonio e altri aspetti che per quelli affidatari non sono vincolanti. Possono infatti rendersi disponibili all’affido minorile – presso i servizi sociali dell’ente locale o al servizio affidamento familiare del Comune, della Asl o della Provincia – anche le coppie non sposate e i single, senza vincoli d’età. Il fattore discriminante – accertato da assistenti sociali e psicologi attraverso un’ istruttoria composta da varie fasi della durata di circa 4-6 mesi – è che il nucleo affidatario si impegni ad accogliere presso di sé il bambino e a provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione e a curare i rapporti con la famiglia d’origine nell’ottica del suo futuro reinserimento. Il provvedimento può cessare laddove vengano meno le condizioni di temporanea difficoltà che lo hanno determinato, che il suo prosieguo possa arrecare pregiudizio al minore o che siano scaduti i termini per cui è stato disposto.

Molti dei dubbi dei detrattori del provvedimento sono articolati in base alla tesi rispetto alla quale scaduto il termine di tempo relativo all’affido, possa essere traumatico per il bambino essere tolto alla famiglia affidataria. Nella pratica, difficilmente accade che tribunali e assistenti sociali tolgano un figlio ad una famiglia, nella quale si è ben integrato, per catapultarlo nel circuito incerto e mercanteggiante delle adozioni, come sarebbe previsto alla scadenza dei termini massimi dell’affido (ovvero due anni più due anni). Si tratta, in questi casi piuttosto comuni, di un vuoto legislativo al quale viene solitamente fatto fronte attraverso l’attuazione di quello che in gergo, si chiama “affidamento sine die”, che implica una durata prolungata dell’affidamento fino al compimento del diciottesimo anno d’età, momento in cui il giovane – che mantiene comunque il suo cognome originario e i rapporti con la famglia naturale – potrà decidere autonomamente cosa fare.

In casi ancora più particolari, è consentita anche la cosiddetta “adozione speciale” – ammessa solo in certe condizioni, tra le quali la “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”(art. 44 L. 184/93) –  che non scioglie i legami con la famiglia parentale ma crea un nuovo rapporto di filiazione giuridica con il genitore adottante: una corsia preferenziale più rapida e flessibile per le adozioni, se adeguatamente interpretata.

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