DOPPIO COGNOME AI FIGLI, PATERNO O MATERNO? LA LEGGE IN ITALIA

di Claudia Boddi

È di questi giorni la querelle, nata in Parlamento ed estasasi poi a tutta l’opinione pubblica, sull’opportunità di attribuire il doppio cognome ai figli di una coppia. La cosa che forse non tutti sanno – e che suscita quanto meno un’immediata curiosità – è che una delle più furenti sostenitrici di questa proposta di legge è la senatrice di Forza Italia, Alessandra Mussolini. Che, quanto a cognome, ha di certo “qualcosa da dire”. La Mussolini infatti perora con determinazione la causa, portata avanti dal suo gruppo parlamentare, che sostiene la necessità di dare anche il cognome materno ai figli.

Allo stato attuale, la legge in Italia prevede l’impossibilità per la donna di offrire il suo cognome al figlio, quindi quello che l’onorevole propone è un cambiamento all’articolo 315 ter del codice civile per far sì che “il figlio abbia diritto di assumere il cognome di entrambi i genitori” e definire, modificando un altro articolo, che al nascituro dovrà essere attribuito il cognome del genitore che prima dell’altro lo avrà riconosciuto. In caso di riconoscimento contemporaneo, il bambino acquisirà, invece, entrambi i cognomi, paterno e materno. Il problema quindi si origina e si struttura intorno al momento del riconoscimento di un figlio naturale. Se questo risulta da posteriore da parte del padre, la prole può avere i due nomi, assumendo quello paterno successivamente rispetto a quello della madre. La situazione in realtà è molto meno contorta di quanto possa sembrare: una virata con in poppa il vento del libero arbitrio – ovvero lasciando alla coppia la libertà di decidere – e un colpo di cimosa sugli strascichi maschilisti che hanno costituito il fondamento di questa italica consuetudine, nonostante la riforma degli anni ’70.

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Armonizzare tutte le proposte, anche quelle di segno opposto, fino ad allinearsi con le indicazioni di Strasburgo e le linee guide espresse dall’Ue: questo l’obiettivo cui tendere dall’Italia con l’aiuto di tutte le forze politiche che sembrano d’accordo ma che continuano a inciampare in ostacoli e blocchi di ogni tipo. Da un’analisi più attenta emergono però alcuni punti nodali e non poche questioni delicate: una, per esempio, è la fattispecie che i due genitori siano in disaccordo. In questo caso, quale sarebbe la norma prevalente da seguire? E se il figlio è minorenne: si renderebbe necessario l’intervento del giudice?

Quello che emerge con chiarezza, è senza dubbio, il bisogno di semplificare le elefantiache procedure che devono essere attraversate attualmente per realizzare un passaggio di questo tipo. Coloro i quali vogliono aggiungere il cognome materno a quello del figlio, infatti, oggi devono presentare una richiesta con “adeguata motivazione”. Ma che cosa si intenda di preciso con questa dicitura, rimane ancora ignoto. Da sottolineare, in conclusione, anche un altro aspetto, ancor più interessante, ovvero che il figlio, una volta diventato maggiorenne, potrà decidere di conservarne anche uno solo.

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