di Claudia Boddi
Qualche tempo fa la mia attenzione fu colpita da alcune riflessioni di una sociologa americana, Doriane Lambert Coleman, a proposito della strategia della “difesa culturale”.
In una serie di casi giudiziari che avevano visto immigrati implicati in qualità di imputati, la difesa aveva addotto, e il pubblico ministero e il tribunale accolto, prove culturali a giustificazione della condotta altrimenti criminale degli accusati. Aveva prevalso, quindi, l’assunto secondo cui la colpevolezza morale di un immigrato avrebbe dovuto essere giudicata secondo i principi culturali dell’imputato stesso. Sebbene nessuno stato riconosca l’uso della prova culturale a discarico, la Coleman rilevava come alcuni tra commentatori e giudici l’avessero definita in questo modo. Di seguito le storie coinvolte.
— In California, una madre nippoamericana affoga i due giovani figli e tenta di uccidersi; i soccorritori la salvano prima che anneghi. Più tardi, la signora spiegherà che in Giappone le sue azioni sarebbero state conformi al costume, consacrato dal tempo, del suicidio genitore-figlio (oya-ko-shinzu), nella fattispecie indotto dall’infedeltà del marito. Trascorre in carcere il solo anno di durata del processo – in altre parole, viene assolta.
— A New York, una donna cinoamericana viene bastonata a morte dal marito, il quale spiega che le sue azioni rispondono al costume cinese di lavare l’onta arrecatagli da una moglie fedifraga. Viene prosciolto dall’accusa di omicidio.
— In California, una giovane laotianoamericana viene rapita dal suo posto di lavoro presso l’Università statale di Fresno e costretta contro la propria volontà ad avere rapporti sessuali. Il suo aggressore, un immigrato hmong (uno di quelli fuggiti dalla Cambogia e dal Laos a bordo di imbarcazioni nelle fasi finali della guerra del Vietnam), spiega che presso la sua tribù questo comportamento è ammesso come modo tradizionale di scegliersi la sposa. Viene condannato a centoventi giorni di prigione, mentre la vittima riceve novecento dollari di risarcimento.
In questi casi, l’impiego della strategia della difesa culturale – o, per dirla in maniera più semplice, del “la mia cultura mi ha spinto a farlo” – rovescia alcuni dei principi fondamentali dell’articolo contro la discriminazione della legge statunitense: in primo luogo, nella misura in cui viene usata per scagionare autori di delitti dall’incriminazione o per commutare la condanna, essa si risolve nel trattamento dispari di individui di culture straniere; in secondo luogo, l’ammissione da parte dei tribunali di differenti norme culturali, alcune delle quali intrinsecamente discriminatorie dal momento che sviliscono donne e bambini e tollerano il trattamento che loro subiscono in quanto esseri di valore inferiore sul piano umano e politico. Nel processo della donna laotianoamericana, per esempio, che pure era cittadina statunitense, il tribunale non ne ha tenuto conto e l’ha giudicata seguendo una logica crudele basata sull’origine, secondo l’appartenza alla comunità hmong, sebbene avesse acquisito la cittadinanza per diritto di nascita o in base allo stato di rifugiata.
E se invece la giovane donna stuprata non fosse che una vittima simbolica di una serie di sottili negoziazioni interculturali? Forse il giudice che s’è pronunciato per la riduzione della pena del suo aggressore, così facendo ha anche ammesso i soprusi commessi dagli Stati Uniti ai danni delle popolazioni laotiana o cambogiana durante la guerra del Vietnam. Potrebbe darsi che, come nel caso di Ifigenia, la figlia di Agamennone, condannata a essere immolata per placare gli dèi irati, cosicché questi inviassero i venti alla flotta ateniese, i tribunali, accettando l’usanza dell’unione attraverso la violenza carnale degli immigrati hmong, abbiano tardivamente riconosciuto l’integrità di una cultura che solo cinque decenni prima avevano cercato di annientare?
Sarebbe un’esagerazione vedere in tutte le situazioni analoghe la manifestazione di una “tratta delle donne” per mezzo della quale i maschi della cultura dominante e di quella minoritaria si segnalano vicendevolmente il riconoscimento e il rispetto per i costumi gli uni degli altri? Certo è che la strategia della difesa culturale imprigiona l’individuo in una gabbia di interpretazioni e di motivazioni psicologiche univoche, cosicché le intenzioni dei singoli vengono ridotte a meri stereotipi acquisiti e l’azione morale a una burattinata culturale.

E’ un tema delicatissimo, ma credo che, per il principio di uguaglianza e per quello di certezza del diritto, non si possa correre il rischio di quelli che, in sostanza, possono diventare arbitri giudiziari. L’uccisione di due figli è un duplice omicidio aggravato, a mio avviso, per cui qui l’attenuante delle motivazioni culturali non regge in nessun modo. Idem per la storia della donna violentata.
Chi ci viene a dire, poi, che l’argomentazione culturale non faccia parte di un disegno di premeditazione, da parte del reo? “Io ammazzo, tanto nella mia cultura usa così, per cui al massimo sto un anno in galera…” Facile. Chi rischia di rimetterci sono sempre e soltanto le vittime.
Sono d’accordo, Giovanni. Il tema è delicato e, in questi anni di migrazioni ingenti, secondo me, è giusto porsi la questione anche per leggere, con tutti gli elementi necessari, l’andamento dell’attualità. Le sentenze cui faccio cenno sono state tutte e tre emesse negli Stai Uniti, in base a un sistema giudiziario che io conosco il giusto. Ma qualcosa di velatamente simile può accadere o essere già acacduto anche da noi, magari senza lo stesso clamore. L’integrazione è, alla fine, solo problema di punti di vista?
Ma la legge non deve essere uguale per tutti, o mi sbaglio? Troppo facile usare come “scusa” il fatto che nella mia società funziona così…
Sì, Claudia, io credo che l’integrazione sia una questione di rispetto reciproco, però quando entrano in ballo i diritti umani, come quello alla vita e all’integrità fisica e psicologica (che quei reati andavano a colpire), si parla di beni giuridici universali, al di sopra di qualunque negoziazione.
Sono francamente sbalordito da quelle sentenze americane, che se fossero state emesse in Europa avrebbero giustificato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Non conosco (ma per mia ignoranza, probabilmente, magari esistono) sentenze simili emesse in Italia.
Credo che sia una sorta di “territorio vergine”, se non della legislazione, della giurisprudenza.
Ma attendo chiarimenti da avvocati e persone più addentro di me a queste dinamiche. Io, come sapete, “ho smesso” 🙂